La gestione integrata dei rifiuti è prevista dal Codice dell'Ambiente o Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), che all'art. 200 - Organizzazione territoriale del servizio recita:
La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
-a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
-b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
-c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
-d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
-e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
-f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
La Regione del Veneto, con la propria Legge Regionale n.52/2012 ha definito l'Ambito Territoriale Ottimale l'intero territorio regionale, ma ha costituito più enti di governo locali, denominati Consigli di Bacino, cui ha attribuito le funzioni di programmazione ed affidamento del servizio.
Di seguito si allega cartina suddivisione dei Bacini territoriali come da DGRV 13/2014 e DGRV 1117/2014: