I Consigli di Bacino, ai sensi della Legge Regionale n.52 del 31 dicembre 2012, esercitano le seguenti attività:
-a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
-b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
-c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all’affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;
-d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
-e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
-f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
-g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
-h) formulazione delle osservazioni al piano regionale dei rifiuti urbani (...) anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.